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日志


5月24日

INAUGURAZIONE - PRIMO ANNUNCIO

1 AS-SAGGIO

 

 

con

 

MARIDA LOMBARDO PIOLA

Ho 12 anni faccio la cubista mi chiamano principessa

Storie di bulli, lolite e altri bimbi

 

Ed. Bompiani

 

 

 

GIOVEDI 14 GIUGNO ORE 19 PRESSO LIVE BAR CAFFE’ CORSO TRIESTE 196/198

 

Presenta

Giorgio Gibertini

5月18日

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Associazione “Ad Maiora”

 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIATIVO

 

 

Articolo 1

(costituzione)

E' costituita nel giorno 15 Aprile 2007 in Roma tra Giorgio Gibertini nato a Bollate (MI) il 02/10/1972 residente a Roma in Via Cardinale Garampi 164 C.F.GBRGRG72R02A940Y cittadino italiana, Sara Orsini nata ad Ascoli Piceno il 23/03/1977 residente a Roma in Via Cardinale Garampi 164 c.f.RSNSRA77C63A462E cittadino italiano e Raffaella Leo nata a Roma il 8/05/1975 residente a Roma via Civate n°33 c.f.LEORFL75E48H501E cittadina italiana, un'associazione internazionale con durata illimitata denominata "Ad Maiora".

 

Articolo 2

(sede)

L'associazione ha sede attualmente in Roma – Via Cardinale Garampi 164. Potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie, sedi locali e nazionali e all’estero.

 

Articolo 3

(scopo)

L'associazione non persegue finalità politiche né religiose,  non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, ispirandosi alla vigente legislazione civile italiana, la promozione, tramite qualsiasi mezzo, compresa la comunicazione tramite Internet, di attività artistiche, musicali, sociali, educative, pedagogiche, didattiche, ricreative, editoriali e culturali in genere.

Per il perseguimento dello scopo, l'associazione potrà:

organizzare corsi, seminari, festival, concorsi (anche a premi), spettacoli, fiere, mostre, congressi, convegni, conferenze stampa, in Italia e all'estero, produrre programmi radiofonici e televisivi, svolgere attività di consulenza artistica per programmi radiofonici e televisivi;

produrre, pubblicare e pubblicizzare libri, stampe, cataloghi, documentari, registrazioni video-sonore e prodotti multimediali;

organizzare e produrre stagioni concertistiche, spettacoli musicali e teatrali;

svolgere, nel rispetto della normativa vigente e/o di quella che sarà in vigore al momento in cui l'attività sarà posta in essere, laboratori musicali, corsi di aggiornamento per gli insegnanti nelle scuole pubbliche, parificate e private;

aprire e gestire scuole di musica, di danza, di teatro, elementari, medie, licei sperimentali, anche chiedendo la parificazione alle competenti autorità;

svolgere attività di iniziativa turistica;

istituire ed organizzare la gestione di biblioteche e archivi;

curare e gestire attività artistiche e ricreative in collaborazione con i comuni, le province, le regioni e con enti pubblici e privati, anche internazionali;

curare e gestire, anche per conto e/o su incarico di terzi, le pubbliche relazioni nel campo musicale, artistico, dello spettacolo, dell'editoria;

produrre o curare la produzione di periodici e riviste, su supporto cartaceo o informatico;

istituire o curare la gestione di teatri;

svolgere visite guidate nei musei, nelle città d'arte e nei palazzi d'epoca e di interesse culturale;

pubblicare opere artistiche, culturali e didattiche;

svolgere attività di beneficenza;

affiliarsi a circoli, Enti o Federazioni nazionali ed internazionali;

partecipare in qualità di socio ad altre Associazioni;

effettuare il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, locative, finanziarie e di leasing che siano connesse allo scopo sociale e finalizzate al raggiungimento dello stesso.

 

Articolo 4

(patrimonio)

L'associazione ha un suo patrimonio autonomo e distinto da quello dei singoli associati. Esso è finalizzato esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali. Finché dura l'associazione, nessun associato, neanche in caso di recesso o di esclusione, né gli eredi in caso di morte, né terzi creditori dei singoli associati potranno chiedere lo scioglimento o la divisione del patrimonio associativo, né la distrazione e/o la ripetizione di quanto conferito all'associazione.

Il patrimonio è formato da:

i contributi ordinari e straordinari degli associati;

i proventi delle manifestazioni artistiche, culturali, sociali, educative, didattiche, ricreative, editoriali e culturali;

le donazioni i lasciti degli associati e di terzi;

i proventi derivanti da sponsorizzazioni di terzi, tra le quali anche società commerciali, banche e istituti finanziari;

le contribuzioni e le partecipazioni dirette di enti e organismi sia pubblici che privati, anche internazionali, nazionali, regionali e comunitari;

beni mobili e immobili;

ogni altro tipo di entrata;

rimborsi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la durata in vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previste dalla legge.

 

Articolo 5

(anno finanziario e bilancio)

L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Che devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria entro il mese di Marzo di ogni anno. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Articolo 6

(tipologie degli associati)

Gli associati possono essere delle seguenti categorie:

associati fondatori;

associati ordinari;

associati sostenitori;

associati benemeriti;

associati temporanei;

Gli associati fondatori fanno parte degli associati ordinari e sono quelli indicati nelle persone di Giorgio Gibertini, Sara Orsini, Raffaella Leo.

Gli associati ordinari sono gli associati fondatori e tutti gli altri che saranno cooptati dagli associati fondatori e da coloro che avranno acquisito la qualità di associato ordinario. La cooptazione è l'unico strumento per l'acquisto della qualità di associato ordinario.

Gli associati ordinari sono gli unici ad avere diritto di voto nell'Assemblea.

Gli associati ordinari devono versare annualmente una quota associativa non ripetibile, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea, la quale stabilisce anche il termine entro il quale deve essere fatto il versamento. La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Gli associati sostenitori sono coloro che vengono ammessi dall'Assemblea ad effettuare elargizioni libere. Essi devono osservare la norme di questo statuto ma non fanno parte dell'Assemblea e non hanno diritto di voto.

Gli associati benemeriti sono coloro che si sono particolarmente distinti nel compimento delle loro funzioni e nel perseguimento degli scopi associativi. L'associato benemerito non fa parte dell'Assemblea e non ha diritto di voto, salvo che si tratti di associato ordinario.

Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea tra personalità dell'arte, dello spettacolo, della musica, del giornalismo o dell'insegnamento. Essi non fanno parte dell'Assemblea e non hanno diritto di voto.

Gli Associati temporanei sono coloro che di volta in volta vengono nominati dall'Assemblea per svolgere determinate funzioni o per fruire di determinati servizi. Essi durano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo e la nomina è rinnovabile. Non fanno parte dell'Assemblea e non hanno diritto di voto.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte e non è trasmissibile agli eredi.

 

Articolo 7

(doveri degli associati)

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazione assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo diffida espulsione dall’Associazione.

In particolare ogni associato ordinario ha l'obbligo di cooperare con la massima diligenza e con il massimo impegno agli scopi dell'associazione. Tale dovere non riguarda solo le mansioni di volta in volta affidate all'associato nell'ambito dei poteri a lui conferiti, ma egli è tenuto a mantenere sempre un comportamento degno dei principi a cui si ispira l’associazione e degli scopi che essa si prefigge.

 

Articolo 8

(cause di esclusione degli associati)

La qualità di associato si perde:

1       per recesso;

2       per mancato pagamento, per due anni consecutivi, della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà escludere gli associati, per le cause specificatamente indicate negli articoli del presente statuto, ed anche quando compiano, nei confronti dell'associazione o degli altri associati, atti di diffamazione, di ingiuria o calunniosi.

 

Articolo 9

(organi dell'associazione)

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci ordinari;

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente - nominato, nel presente statuto, nella persona di Giorgio Gibertini.

d) il vice presidente Raffaella Leo

e) il Segretario e Tesoriere Sara Orsini

Gli incarichi di cui ai superiori punti b) c) d) durano  cinque anni e sono rinnovabili. Tutti gli incarichi devono essere affidati o rinnovati dall'Assemblea.

 

Articolo 10

(l'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ordinari ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da persona designata dall’Assemblea. Ad essa spettano tutte le decisioni relative all'attività dell'associazione, tra cui, solo a titolo esemplificativo, si indicano:

le modalità per il raggiungimento degli scopi associativi;

l'affidamento degli incarichi e dei ruoli associativi;

l'esclusione degli associati;

la nomina dei nuovi associati ordinari.

L'Assemblea delibera mediante ordini del giorno che vengono approvati a maggioranza assoluta

L’Assemblea nomina un Segretario della riunione.

Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea stessa e dal Segretario.

In prima seduta la votazione è valida se nell'Assemblea sono presenti almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, con qualunque mezzo idoneo, almeno otto giorni prima del giorno in cui si svolgerà la seduta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un solo voto.

Il voto si esprime per alzata di mano. E' ammessa la votazione segreta solo nel caso in cui tutti gli associati presenti ne facciano richiesta o aderiscano ad una richiesta in tal senso.

Il voto è personale e in nessun caso può essere delegato, neanche ad un associato ordinario.

Qualora si voti sull'esclusione di un associato questi non ha diritto di voto ma deve essere ascoltato. L'associato che non ha diritto di voto, in quanto si vota sulla sua esclusione, non può proporre la votazione segreta né aderire su una richiesta in tal senso.

 

Articolo 11

(il consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dai tre soci fondatori ed è validamente costituito quando siano presenti due membri, le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato da:

il Presidente;

Da almeno due componenti su richiesta motivata;

Da almeno il 70% dei soci su richiesta motivata e scritta.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Articolo 12

(il presidente)

 Il presidente ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e potrà resistere in giudizio, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, vigila sul rispetto delle norme dello statuto, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

 

Articolo 13

(attività in concorrenza)

Le attività, i progetti e tutti i lavori realizzati dagli associati per conto dell'associazione, devono essere sempre presentati ed utilizzati a nome dell'associazione stessa, anche quando questi siano frutto di un lavoro del singolo associato, purché realizzato per conto dell'associazione. Sono salvi i diritti morali d'autore e quelli sulla paternità dell'opera.

I singoli associati possono però svolgere attività in proprio nome e per proprio conto, anche in concorrenza con l'associazione, quando sussistano contemporaneamente tutti i seguenti elementi:

deve trattarsi di attività svolta personalmente da uno o più associati, ma non da tutti;

deve trattarsi di attività non svolta per conto dell'associazione;

deve trattarsi di attività non affidata, all'associato, dall'associazione;

deve trattarsi di attività non concordata con l'associazione;

non devono essere utilizzate opere o lavori che siano frutto del lavoro dell'associazione.

La violazione del primo capoverso del presente articolo comporta l'esclusione dell'associato.

Nel caso in cui un associato receda dall'associazione o venga escluso, potrà impedire all'associazione la utilizzazione di opere realizzate con il suo contributo, qualora risulti evidente che quella parte di opere e lavori siano frutto del suo esclusivo contributo. Contrariamente qualora non siano individuabili i singoli contributi alle opere o progetti realizzati, l’associazione avrà diritto esclusivo all’utilizzo. Sono salvi comunque i diritti morali d'autore e quelli relativi alla paternità dell'opera.

 

Articolo 14

 (opere in collaborazione)

Nel caso di opere realizzate in collaborazione tra più associati, dovranno sempre essere necessariamente indicati e specificati i singoli contributi, tanto sull'opera realizzata quanto al momento della registrazione presso la S.I.A.E.                              

 

Articolo 15

(scioglimento)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria  all'unanimità. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito, se occorre, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 26 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 16

(cariche elettive)

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci eletti compete solo il rimborso di spese varie regolarmente documentato.

 

Articolo 17

 (foro competente)

Per ogni controversia tra associati, relativa all'associazione, sarà competente il Foro di Roma.

 

 

 

Articolo 18

(norme finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge e del codice civile e di un regolamento interno che può essere stilato dal Consiglio Direttivo

 

 

 

              Roma,15/04/2007

 

GIORGIO GIBERTINI

SARA ORSINI

RAFFAELLA LEO